I presupposti della cancellazione anagrafica per irreperibilità sono:
- irreperibilità al censimento: quando una persona non viene censita durante le operazioni del censimento generale della popolazione
- irreperibilità accertata: quando a seguito di ripetuti accertamenti, opportunamente intervallati, la persona sia risultata irreperibile al suo indirizzo da almeno un anno e non si conosca la sua attuale dimora
- mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale: per i cittadini extracomunitari in caso mancato rinnovo della dichiarazione abituale, trascorsi sei mesi dalla scadenza del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno, previo avviso da parte dell’Ufficio a provvedere nei successivi 30 giorni
L’avvio di un procedimento di cancellazione anagrafica per irreperibilità avviene:
- d’ufficio, sulla base di informazioni acquisite direttamente dall’Ufficio Anagrafe
- su istanza di parte, con l’utilizzo dell’apposito modulo di segnalazione che la posizione anagrafica registrata di una determinata persona non concorda con la situazione di fatto
- su segnalazioni trasmesse dalle autorità di polizia o pervenute da altri uffici o Enti
L’Ufficio, a seguito della segnalazione, notifica all’interessato l’avvio del procedimento.