Lo scioglimento dell’unione civile prevede che le parti manifestino la volontà di scioglimento dell’unione civile dinanzi l’Ufficiale di Stato Civile, e può essere: congiunta se entrambi gli uniti si presentano davanti l’Ufficiale di Stato Civile, unilaterale se una sola parte si presenta davanti l’Ufficiale di Stato Civile. In tale ultimo caso la manifestazione deve essere previamente comunicata all’altra parte mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla residenza anagrafica o, in mancanza, all’ultimo indirizzo noto, da produrre all’atto di manifestazione. La comunicazione è a cura della persona interessata.
Accordo di scioglimento: dopo almeno tre mesi, dalla data della manifestazione di volontà di scioglimento, le parti, a seguito di presentazione della Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà per lo scioglimento dell’unione civile o modifica delle condizioni di scioglimento, si presentano di nuovo davanti all’ Ufficiale di Stato Civile per sottoscrivere l’accordo di scioglimento.
Conferma dello scioglimento: decorsi almeno 30 giorni dalla data dell’Accordo di scioglimento le parti si presentano nuovamente davanti l’Ufficiale di Stato Civile per la conferma dell’accordo di scioglimento.
Dovrà essere corrisposto il diritto fisso pari a Euro 16,00.
Per la Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà per lo scioglimento dell’unione civile è possibile compilare il modulo on line (con accesso SPID o CIE), finalizzata alla sottoscrizione dell’Accordo di scioglimento.
Dopo l’invio l’istanza verrà automaticamente protocollata dal sistema ed assegnata al Settore competente.
Può essere, altresì, inoltrata telematicamente ai seguenti indirizzi di posta elettronica:
Mail: statocivile.unionicivili@comune.siracusa.it
Pec: statocivile.@comune.siracusa.legalmail.it
O presentata direttamente recandosi presso l’Ufficio negli orari di apertura al pubblico.